Arbitrio per le controversie finanziarie

Con Delibera n.19602 del 4 maggio 2016 la Consob ha approvato l’introduzione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (di seguito, “ACF” o “Arbitro”) ed ha adottato il Regolamento di attuazione dell’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo n. 179 del 8 ottobre 2007.

Questo nuovo sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie è caratterizzato dall’adesione obbligatoria degli intermediari e dalla natura decisoria della procedura. L’obiettivo è quello di fornire un efficace strumento di tutela diretta degli interessi degli investitori. L’accesso all’Arbitro è del tutto gratuito per l’investitore e sono previsti ridotti termini per giungere a una decisione (90 giorni dal completamento del fascicolo contenente il ricorso, le deduzioni e la documentazione prodotta dalle parti).

Condizioni per l’accesso all’ACF sono che il cliente-investitore abbia preventivamente presentato reclamo all’intermediario e che la procedura di arbitrato sia avviata entro i dodici mesi successivi.

Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

Potranno essere sottoposte all’Arbitro le controversie (fino ad un importo richiesto di 500.000 euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio.

La procedura consente sia all’investitore sia all’intermediario di rappresentare le proprie ragioni, assicurando quindi il pieno contraddittorio tra le parti e si conclude con una decisione dell’Arbitro il quale, nel caso accolga in tutto o in parte il ricorso dell’investitore, potrà stabilire a carico dell’intermediario l’obbligo di risarcire i danni subiti ovvero le spese sostenute per il compimento degli atti ritenuti necessari. La decisione del collegio non è vincolante per l’investitore che può comunque ricorrere all’autorità giudiziaria.

Il sito internet a cui fare riferimento per contattare l’ACF è il seguente: www.acf.consob.it